Sezione dedicata alla “Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti” come previsto dalla deliberazione ARERA 444 del 31 ottobre 2019 (https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm) in riferimento ai contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza.
Recapiti dei gestori
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti.
Tariffe e rapporti con gli utenti
Ragione sociale
Comune di Villa di Tirano - Ufficio Tributi
P.Iva / C.Fiscale
00111050142
Indirizzo
Piazza Torelli, 3 - 23030 Villa di Tirano (SO)
Telefono
0342-795001 int. 6
E-mail
tributi@comune.villaditirano.so.it
Sito web
https://www.comune.villaditirano.so.it
Orari ufficio
Presso l’Ufficio Tributi è attivo lo sportello fisico dedicato al servizio al quale gli Utenti si possono rivolgere per chiedere informazioni. Lo sportello, sito in Piazza Torelli, 3 presso il Municipio al 1° piano è aperto al pubblico nei giorni e negli orari più sotto indicati:
- Mattino: Dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00
- Pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 16:00
Raccolta e trasporto rifiuti
Ragione sociale
SECAM SPA
P.Iva / C.Fiscale
P.I.: 00670090141 e C.F.: 80003550144
Indirizzo
Via Vanoni 79 - 23100 Sondrio (SO)
Telefono
800.919.106
E-mail
segreteria@secam.net
Sito web
http://www.secam.net/
Orari ufficio
NUMERO VERDE 800.919.106
Gratuito per chiamate da fisso e cellulare.
Attivo solo in orario d'ufficio da lun. a ven. ore 8:30-12:30 - 14:00-17:00
Spazzamento e lavaggio strade
Ragione sociale
SECAM SPA
P.Iva / C.Fiscale
P.I.: 00670090141 e C.F.: 80003550144
Indirizzo
Via Vanoni 79 - 23100 Sondrio (SO)
Telefono
E-mail
segreteria@secam.net
Sito web
http://www.secam.net/
Orari ufficio
NUMERO VERDE 800.919.106
Gratuito per chiamate da fisso e cellulare.
Attivo solo in orario d'ufficio da lun. a ven. ore 8:30-12:30 - 14:00-17:00
Invio reclami
Avvisi e informazioni
Qualsiasi reclamo che riguarda le tariffe e/o la loro applicazione potrà essere inviato a:
- tributi@comune.villaditirano.so.it
- o contattare il numero 0342-795001 - int.6
Per reclami relativi al servizio di raccolta rifiuti, è possibile compilare l'allegato modulo e inviarlo alla casella segreteria@secam.net o alla PEC segreteria@pec.secam.net
Calendario e orari raccolta rifiuti
Avvisi e informazioni
2° - 3° - 4° MARTEDI’ DI OGNI MESE 13:30 – 16:00 (nel caso il martedì fosse festivo verrà aperta il primo giorno lavorativo successivo)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0342/795001
L’accesso è consentito solo alle utenze iscritte a ruolo del Comune di Villa di Tirano: - domestiche - non domestiche (solo per rifiuti assimilabili agli urbani)
COSA CONFERIRE
✓ Apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (esclusi televisori, monitor PC, video) ✓ Rifiuti ingombranti (i mobili dovranno essere conferiti già smontati e separati a seconda del materiale di cui sono composti); ✓ Olio vegetale; ✓ Imballaggi in plastica, plastiche non riciclabili, pneumatici (max 4 per utenza) ✓ Materiali ferrosi e metalli; ✓ Inerti prodotti in ambito domestico e in piccole quantità (scorie di cemento, mattoni, pietrisco, ceramiche) ✓ Legno.
È VIETATO CONFERIRE:
− Beni contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, congelatori e condizionatori) − Televisori, monitor PC, video Per questi rifiuti è attivo il servizio di raccolta porta a porta a fine mese con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre) previa prenotazione. − Rifiuti pericolosi (latte di vernice, toner, batterie ed accumulatori al piombo, neon e altri rifiuti contenenti mercurio) Questi rifiuti dovranno essere conferiti direttamente dall’utente al centro di raccolta di Lovero martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30, previa prenotazione e ritiro dell’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Villa. È vietato il conferimento da parte delle utenze non domestiche (ditte e società). − Materiali isolanti (polipan, lana di roccia e di vetro, polistirolo) − Cartongesso, carta catramata, tegole canadesi, rifiuti contenenti amianto − Serramenti e lastre di vetro Trattasi di rifiuti speciali che vengono gestiti previo accordo diretto con il gestore S.ec.am Al quale è possibile richiedere informazioni al numero verde 800 919 106 o tramite mail: segreteria@secam.net
Per info e prenotazioni rivolgersi in Comune o telefonando al n. 0342-795001 int.6
Campagne straordinarie di raccolta rifiuti
Avvisi e informazioni
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti
Avvisi e informazioni
Allegati
Carta della qualità del servizio
Percentuale di raccolta differenziata
Grafico 1) Andamento della percentuale di raccolta differenziata
Grafico 2) Andamento della produzione di rifiuti prodotta/differenziata
Calendario e orari spazzamento/lavaggi strade
Avvisi e informazioni
Regole di calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.
Calcolatore TARI
Tipo utenza
Utenza domestica
Utenza non domestica
Numero componenti
1
2
3
4
5
6
365
0,150851€
0,150851€
59,64€
59,64€
5,00%
Avvisi e informazioni
Sono inoltri applicabili le seguenti tariffe:
Non residenti o locali tenuti a disposizione | 0,193951 | 125,24 |
Superfici domestiche accessorie | 0,193951 | - |
Con Deliberazione di Comunale n. 15 del 28/06/2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – ANNO 2021" è sato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021.
» Relazione PEF 2021
Allegati
Eventuali riduzioni della tariffa
Avvisi e informazioni
» Consulta la sezione dedicata
Art. 17- Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)
AGEVOLAZIONI PER STATI DI NECESSITA’
1. Ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 la Giunta, con successivo e separato provvedimento, può riconoscere un’agevolazione alle utenze in prevalenza non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitarla in forma ridotta, a causa di un’emergenza sanitaria e/o calamità naturali.
2. L’interruzione e/o la ridotta fruizione del servizio deve essere riconosciuta dalle Autorità competenti, a seguito dell’imposizione di misure restrittive condizionanti l’utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti.
3. L’agevolazione è applicata alle utenze individuate tramite codice ATECO o altra classificazione e commisurata al periodo di chiusura, definito da specifico provvedimento.
4. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
- l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
- l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché al responsabile dell’Area tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;
8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
1. L’amministrazione potrà sostituirsi, in caso di comprovata necessità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa.
2. L’agevolazione sarà riconosciuta a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dell’anno successivo, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.
3. Per beneficiare dell’agevolazione i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell’unità immobiliare di residenza ed eventuali pertinenze.
4. La misura dell’agevolazione spettante, nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di pagamento dei relativi avvisi saranno definite con apposita delibera della Giunta Comunale.
Delibere approvazione tariffe
Avvisi e informazioni
Regolamento TARI
Avvisi e informazioni
Allegati
Modalità di pagamento
Avvisi e informazioni
VERSAMENTO DELLA TASSA
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, mediante modello di pagamento unificato F24 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche per posta semplice, contenenti l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
3. Il versamento è effettuato per l’anno di riferimento con un numero di rate e relative scadenze stabilite dal Consiglio Comunale contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 10,00 tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto.
6. L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
Scadenze per il pagamento
Avvisi e informazioni
- il 30 settembre (1a Rata - acconto)
- il 16 dicembre (2a Rata - saldo)
- possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2023
Informazioni per omesso/ritardo pagamento
Avvisi e informazioni
ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all’attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa,
con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato e degli interessi.
Qualora il pagamento avvenga entro l’anno di competenza saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
8. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di imposta aumentato di 1,5 punti percentuali, giusta deliberazione Consiglio comunale n. 14 del 29.3.2007.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
Procedura per segnalazione errori importi
Avvisi e informazioni
- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00;
- martedì e giovedì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00;
telefono 0342-795001 int. 6
mail: tributi@comune.villaditirano.so.it
Documenti di riscossione online
Avvisi e informazioni
L’attivazione del servizio sostituirà la spedizione cartacea e a seguito dell'attivazione, il contribuente dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative all’indirizzo mail fornito.
Le richieste possono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Villa di Tirano oppure inviate tramite mail all’indirizzo tributi@comune.villaditirano.so.it.
Comunicazioni ARERA
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.
Collegamenti utili
Resta aggiornato sulle attività dell'Autorità e consulta le sezioni dedicate:
Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Avvisi e informazioni
Posizionamento della gestione matrice schemi
Avvisi e informazioni
Ad ogni quadrante della matrice sono associati differenti obblighi di gestione del servizio e standard di qualità. Il posizionamento della Gestione nella matrice viene determinato dall’Ente Territorialmente Competente che può altresì determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi rispetto a quelli previsti dallo schema regolatorio di riferimento, associato al quadrante della matrice in cui viene collocata la Gestione. Ai fini dell’applicazione della disciplina della qualità di ARERA, la Gestione relativa al Comune di Villa di Tirano è collocata nel I Quadrante della matrice degli schemi regolatori del TQRIF.
Il Comune, nel ruolo di Ente Territorialmente Competente, ha determinato il collocamento in tale Quadrante con Deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 31.03.2022 senza individuare obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi o ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Schema regolatorio I.
Pertanto, i Gestori del servizio operanti nel Comune sono tenuti a rispettare quanto previsto dallo Schema regolatorio I del TQRIF. Lo Schema regolatorio I prevede il rispetto degli obblighi di servizio descritti nella tabella di seguito riportata ma non di standard generali di qualità.
OBBLIGHI DI SERVIZIO:
- Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio per Gestione
- Modalità di attivazione del servizio di cui agli artt. 6 e 7 del TQRIF
- Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui agli artt. 10 e 11 del TQRIF
- Procedura per la Gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui agli artt. 13, 17 e 18 del TQRIF
- Obblighi di servizio telefonico di cui agli artt. 20 e 22 del TQRIF
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui all’Articolo V del TQRIF (ad eccezione dell’Articolo 28.3)
- Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l’ottenimento di tali servizi di cui agli artt. 29 e 30 del TQRIF
- Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all’art, 32 del TQRIF
- Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all’art. 35.1 del TQRIF
- Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all’art. 35.2 del TQRIF
- Predisposizione di Programma delle attività di spazzamento e lavaggio strade di cui all’art. 42.1 del TQRIF
- Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 48 del TQRIF
Per ulteriori informazioni, anche delle specificità sui temi qui riportati correlati agli altri Schemi Regolatori, si rimanda alla lettura del TQRIF, reperibile sul sito web di ARERA (www.arera.it).
Standard generali di qualità di competenza del gestore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente, e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
Tariffa media applicata alle utenze domestiche
La tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi
Avvisi e informazioni
a. massimo 4 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
b. massimo 12 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
d. massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 10.000,00;
e. massimo 60 rate mensili di pari importo per debiti superiori da Euro 10.000,01;
Il funzionario responsabile dell’entrata, previo accertamento dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l’istanza. Nel provvedimento di accoglimento è indicato il numero di rate in cui si autorizza il pagamento, le relative scadenze per ciascuna rata, l’ammontare degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 19. Nel provvedimento di rigetto, devono essere indicate le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.
In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata, dietro richiesta, una sola volta, per un periodo ulteriore non superiore alla metà di quello in precedenza concesso, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al successivo comma 7.
Qualora il credito sia superiore a € 10.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi, l’ufficio titolare dell’entrata invia un espresso sollecito. Qualora, entro i termini indicati, il debitore non abbia regolarizzato la propria posizione, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo dovuto e non ancora versato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizi.
Pagina aggiornata il 08/05/2024